You are currently viewing Fondo Indennizzo Risparmiatori: aumento del rimborso al 40%

Fondo Indennizzo Risparmiatori: aumento del rimborso al 40%

Nell’ambito del decreto-legge n. 51 del 2023, il comma 3-bis eleva dal 30% al 40% la misura dell’indennizzo del FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori) spettante agli azionisti ed obbligazionisti subordinati delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare ndi Vicenza e Veneto Banca, Bcc Brutia, Bcc Paceco, Banca Padovana Credito Cooperativo, Crediveneto, Banca Popolare delle Province Calabre.

La richiamata norma prevede che la misura dell’indennizzo per gli azionisti sia commisurata al 30% del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

Per effetto delle nuove disposizioni, è stato disposto che tale percentuale sia incrementata al 40%

Viene poi specificato che la quota aggiuntiva dell’indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione Tecnica in relazione alle domande presentate entro i termini di legge.

Ai fini dell’accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l’avente diritto all’indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

Adiconsum ritiene positivo l’ampliamento del rimborso ma nel contempo considera  che la scadenza del 31 luglio 2023 sia estremamente ravvicinata, perché moltissimi IBAN sono cambiati stante la fusione delle banche in default in altri istituti di credito, perché nel frattempo (3 anni) i piani industriali hanno portato alla chiusura di numerose filiali, perché nel caso in cui chi ha percepito il 30% ed è deceduto, gli eredi dovranno produrre la dichiarazione di successione o l’apposita dichiarazione sostitutiva, sia perché i nuovi IBAN dovranno essere trasmessi, attraverso l’accesso al portale del Fondo, con una certificazione dell’attuale banca.

Sperando che le sollecitazioni rivolte al Governo per dilazionare almeno al 31 ottobre la scadenza del 31 luglio 2023 abbiano esito positivo, segnaliamo che la nostra sede di Perugia offre a tutti i consumatori interessati il servizio di aggiornamento dei dati sul portale del FIR entro il termine del 31 luglio 2023.

Allegati